Faspi - Piccoli Imprenditori

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La definizione legale di "Piccolo Imprenditore"
Domenica 02 Marzo 2008 14:33

JA Edenite

Art. 2083 c.c. Piccoli imprenditori. - Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia.


L’art. 2083 c.c. definisce piccoli imprenditori:

a) il coltivatore diretto del fondo;

b) l’artigiano;

c) il piccolo commerciante;

d) coloro che esercitano un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia.

Il piccolo imprenditore è soggetto alla disciplina generale sull’imprenditore (si veda però, per un’eccezione l’art. 1330 c.c.), ma pur svolgendo un’attività definibile commerciale ai sensi dell’art.2195 c.c., è esonerato dalla disciplina dell’imprenditore commerciale (analogamente a quanto accade per l’imprenditore agricolo).


In particolare il piccolo imprenditore:

a. non è soggetto all’obbligo di tenuta delle scritture contabili (art.2214 c.c.) ;

b. non è soggetto in caso di insolvenza, all’assoggettamento al fallimento e alle altre procedure concorsuali (art. 2221 c.c.).

In seguito alla L. 29 dicembre 1993, n. 580 che ha istituito l’Ufficio del registro delle imprese, il piccolo imprenditore è iscritto in una sezione speciale del registro delle imprese con finalità di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia.

 
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